La
detrazione fiscale del 65% per l'acquisto e la posa in opera di
tende e schermature solari è stata prorogata sino al 31 dicembre 2016.
Il tutto rientra nel quadro della Legge di Stabilità, che interessa anche le ristrutturazioni edilizie e il bonus mobili del 65% e 50%. Le detrazioni al 65% valgono per le spese di sostituzione di porte e finestre, climatizzatori, caldaie e pannelli solari e la maggior parte degli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Detrazioni della stessa percentuale valgono anche per realizzare lavori di adeguamento antisismico, per la rimozione dell’amianto e le
schermature solari. In questo caso, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato a quota 96.000 Euro. È stata inoltre confermata l’estensione delle detrazioni al 65% anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica e gli ex Iacp.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus del 65% per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari varrà per le spese fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 Euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Si intendono incentivati i lavori che includono chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate, e le diverse tipologie di schermature. Possono usufruire dell’Ecobonus i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento. I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione.
Sono inclusi:
• persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni • i titolari di diritto reale sull’immobile • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali • gli inquilini • coloro che hanno l’immobile in comodato • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa • le associazioni tra professionisti • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commercialePer beneficiare della
detrazione, il fruitore deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati al paragrafo 6. I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.
È inoltre necessario indicare nel bonifico:
• Saldo fattura n. …. del ….. • Il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione • I riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L.190/2014) • I riferimenti dell’unita immobiliare (via etc.) • Il numero di Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. La documentazione deve essere trasmessa all’ENEA esclusivamente attraverso l’apposito sito web
http://finanziaria2015.enea.it entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori. Nel campo dell’allegato F relativo al risparmio energetico stimato e alla classe di schermatura solare è possibile inserire il valore “0”. Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o Caaf) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati). La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.